Dovrebbe arrivare a marzo dal Tribunale di Ferrara la prima sentenza per omicidio stradale nell’ambito di un processo contro un 43enne che secondo l’accusa avrebbe travolto e ucciso la 56enne Romana Bonaccorsi invadendo la corsia opposta dopo aver superato i limiti di velocità con un’alcolemia pari a 0,93 grammi per litro. Troppe sono state, nel corso degli ultimi anni, le storie di vittime della strada che non hanno ricevuto giustizia. Il Parlamento ha voluto ascoltarle, con ha l’approvazione della legge 41 del 2016, che ha introdotto nell’ordinamento penale l’articolo 589 bis del Codice Penale che punisce ‘chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale’.
Basta impunità
Prima dell’entrata in vigore dell’omicidio stradale i numeri della strage dei pirati della strada rendevano il quadro desolante. Nel 2014 addirittura il 42% dei responsabili senza pene, tante storie di giustizia incompiuta per una media delle condanne che si aggirava sui 2 anni e 8 mesi. Dal marocchino che uccise la 16enne Beatrice Papetti, 16 anni, condannato a tre anni e quattro mesi, ai due anni e nove mesi patteggiati dal camionista bulgaro Dimitrov Krasimir che stroncò la vita di Gionatan La Sorsa, meno di tre anni, travolto sulle strisce pedonali. La risposta data dalle Corti appariva insufficiente perché mancavano le norme: i giudici di Alessandria e di Roma provarono infatti a comminare pene più gravi in due casi che sconvolsero l’opinione pubblica. Ma sia per Ilir Beti, che guidando contromano in autostrada ubriaco aveva ucciso 4 persone, sia per Stefano Lucidi, che aveva travolto con il suo suv sparato a folle velocità due giovani nel centro della Capitale mentre era sotto l’effetto di stupefacenti, l’epilogo fu lo stesso: omicidio doloso derubricato a colposo nei gradi successivi.
Tre casi, tre sanzioni
Rispetto al precedente regime che prevedeva solo una pena aggravata per chi si trovava sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, ora è possibile la condanna dai due ai sette anni di carcere di chiunque provochi la morte di una persona violando le norme del Codice della Strada. Sono disciplinati tre casi in cui la pena può essere aumentata: il conducente che si trovi in stato di ebbrezza alcolica ‘lieve’, con un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, può essere punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Il carcere da otto a dodici anni, con il raddoppio dei termini di prescrizione, è la pena che può essere inflitta nel caso in cui il condannato si sia posto alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa sanzione più grave è applicata anche a chi, in stato di ebbrezza lieve, eserciti professionalmente un’attività di trasporto. Nel caso più odioso, l’omicidio stradale plurimo, la pena prevista per la violazione più grave può essere aumentata fino al triplo, fino ad un massimo di diciotto anni di carcere.
Le aggravanti
Un aggravamento di pena può essere comminato se al conducente era stata sospesa o revocata la patente di guida o ne era sprovvisto e inoltre nel caso in cui il veicolo con il quale è compiuto il fatto era di sua proprietà e senza assicurazione. Un’aggravante di maggiore entità, con una pena mai inferiore a cinque anni di reclusione, è comminata dall’Articolo 589 ter del Codice Penale al conducente che si sia dato alla fuga dopo aver commesso un omicidio stradale. La pena da cinque a dieci anni di carcere è comminata a chi commette il fatto con una violazione di grave entità del Codice della Strada: una velocità doppia rispetto a quella consentita, circolazione contromano o con il semaforo rosso, il sorpasso in prossimità di strisce pedonali o oltrepassando una linea continua.
Lesioni stradali
Il Parlamento ha operato una stretta anche sulle lesioni stradali, riscrivendo l’Articolo 590 bis del Codice Penale che viene rimodellato seguendo i casi tracciati nella norma riguardante l’omicidio con la possibilità di applicare gli stessi aggravamenti di pena: le ipotesi di lesioni gravissime provocate da un conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono punite con la reclusione fino a sette anni.
Revoca della patente
Nel corso del giudizio può essere disposta la sospensione provvisoria della patente per una durata massima di cinque anni, prorogabile fino a dieci in caso di sentenza non definitiva. Nelle ipotesi di condanna o patteggiamento, è disposta la revoca. Per poter recuperare il documento di guida devono essere trascorsi 15 anni dal fatto che diventano 30 se il conducente si è dato alla fuga.
I risultati
Rispetto a chi prevedeva solo fughe di massa dei pirati della strada dopo aver commesso il fatto, per paura delle pene e della revoca della patente per anni, i dati che arrivano dall’ASAPS sono incoraggianti e vedono ‘segni meno’ su tutti i fronti. Un calo delle vittime (-7,7%) e dei feriti (-15,1%), a fronte di 32 arresti nel primo trimestre del 2017. Sono calate le ebbrezze accertate dopo la fuga e l’identificazione del pirata: da 47 a 32 positivi (-31,9%). Secondo il Presidente dell’ASAPS, Giordano Biserni, dall’entrata in vigore della Legge 41 del 2016 gli automobilisti, più che spaventarsi e darsi alla fuga, cominciano a riflettere sulla non convenienza e sulle conseguenze della guida sotto l’effetto di alcol e droga. Più che una forma di vendetta per i familiari delle vittime è un modo per ottenere giustizia, con la finalità principale che rimane quella preventiva: più attenzione da parte di chi guida e più valore per la vita umana.